Art. 6.
(Clausola di salvaguardia contrattuale).

      1. I contratti di prestazione di servizi di logistica stipulati con le modalità di cui alla presente legge devono prevedere la revisione del corrispettivo nel termine massimo periodico di sei mesi, in relazione ad eventuali variazioni dei costi principali relative all'esercizio di attività di trasporto. È nullo ogni patto contrario.